Art. 3.
(Programmazione e realizzazione delle opere portuali e di grande infrastrutturazione).

      1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

      «3. Per il porto o i porti rientranti nella circoscrizione dell'autorità portuale il piano regolatore di ciascun porto è adottato dal comitato portuale e trasmesso al comune o ai comuni interessati per il raggiungimento dell'intesa che deve intervenire entro quattro mesi dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende raggiunta.
      4. Qualora non si raggiunga l'intesa, la regione convoca una conferenza dei servizi cui partecipano l'autorità portuale ed il comune o i comuni interessati. La conferenza assume a maggioranza le determinazioni

 

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in ordine al piano regolatore portuale.
      5. Raggiunta l'intesa ai sensi dei commi 3 e 4 il piano regolatore è deliberato dal comitato portuale e quindi sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale effettuata da una apposita commissione paritetica, composta da membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione per la valutazione di impatto ambientale. La commissione paritetica è istituita con decreto adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e si esprime entro due mesi dal ricevimento dell'atto. Qualora sia prevista l'acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni il suddetto termine è prorogato non oltre un mese. Decorso inutilmente tale termine il parere tecnico e la valutazione di impatto ambientale si intendono resi in senso favorevole. Nei successivi due mesi la regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore; decorso inutilmente tale termine il piano si intende comunque approvato»;

          b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. Nei porti di cui alla III categoria fatta salva la fase di valutazione di impatto ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la disciplina delle procedure di elaborazione, adozione e approvazione dei piani regolatori è di competenza della regione che provvede attraverso specifica legge in conformità con i princìpi contenuti nei commi 3, 4 e 5. Nelle more dell'adozione della disciplina, il piano regolatore portuale è adottato dal comune su proposta dell'autorità marittima e sottoposto alla procedura di cui al comma 5.
      5-ter. Alle varianti ai piani regolatori portuali si applica la medesima procedura di adozione dei piani regolatori portuali»;

          c) al comma 7 le parole: «categoria II, classi II e III» sono sostituite dalle seguenti: «III categoria»;

 

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          d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

      «8. Fino alla completa attuazione di quanto previsto all'articolo 28-bis, spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla II categoria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti da ciascuna autorità portuale, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), della presente legge, e nei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, individua annualmente le risorse da attribuire alle stesse autorità portuali per la realizzazione dei programmi delle opere di grande infrastrutturazione di cui al comma 9 del presente articolo. Le regioni e i comuni interessati possono comunque intervenire con proprie risorse per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla II categoria. Spetta alla regione interessata l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla III categoria. Le autorità portuali, a copertura dei costi da esse sostenuti per la realizzazione di opere, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione»;

          e) l'ultimo periodo del comma 9, è sostituito dai seguenti: «Sui relativi progetti è acquisito il parere di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Tali progetti, se costituenti adeguamenti tencico-funzionali di piani regolatori vigenti, non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale»;

          f) il comma 10 è abrogato;

          g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

      «11-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,

 

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n. 165, le realizzazioni di nuove opere e di nuovi impianti in porti già esistenti sono considerate ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi».